Descrizione
Il Sindaco ordina ORDINA ai proprietari e/o conduttori di aree verdi urbane incolte e aree agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione incolta, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica.
Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale, nel rispetto della succitata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte (sicurezza veicolare e pedonale, incolumità - igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano), dovranno essere garantiti durante l’intero arco dell’anno solare.
Le violazioni agli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite con una sanzione da € 25.00 ad € 500.00 così come previsto dall’articolo 7 bis del D.lgs. n.267/2000; ai sensi dell’articolo 16 comma 2 della legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento della somma di € 250,00, pari alla metà del massimo, giusta delibera di Giunta Comunale nr.211 del 25/10/2011.
Nel caso in cui, a seguito dell’accertamento venga individuato, il conduttore/possessore del fondo o dell’area incolta, l’organo di polizia intervenuto assegna allo stesso, previa diffida, un termine di non oltre 10 giorni ad adempiere alle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza, pena l’applicazione della sanzione amministrativa, di cui al punto 1.
Non vi è alcun obbligo da parte dell’organo accertatore di notificare l’ordine di diffida ai proprietari del fondo.
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Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2025, 13:01